La definizione agevolata è una delle novità del capitolo pace fiscale introdotte con il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019.

L’articolo 3 del DL n. 119/2018 disciplina le regole su ammessi, esclusi e cartelle che potranno essere chiuse grazie alla nuova rottamazione ter pagando l’importo netto del debito senza sanzioni e interessi.

Per aderire alla rottamazione delle cartelle 2019, più vantaggiosa delle due precedenti edizioni, bisognerà fare domanda entro il 30 aprile 2019 e potranno scegliere di aderire alla nuova definizione agevolata prevista dalla pace fiscale i contribuenti con cartelle affidate tra il 2000 e il 31 dicembre 2017.

Sugli importi residui la rateizzazione seguirà le regole previste dalla nuova rottamazione: 10 rate fino a cinque anni, minori interessi, ridotti dal 4,5% allo 0,3%.

Potranno beneficiare dei vantaggi della nuova rottamazione anche i contribuenti che hanno aderito alle due precedenti definizioni agevolate: nel caso di pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 sarà possibile fruire del differimento delle successive rate. Nuova chance anche per chi non ha completato il pagamento della prima rottamazione.

Il versamento dell’importo restante potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno e anche in questo caso l’importo degli interessi sarà inferiore e calcolato al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.

Sono queste le novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019. La pace fiscale partirà con una nuova rottamazione delle cartelle che, secondo il Governo, garantirà un gettito pari a 11.100 milioni di euro grazie al maggior appeal dovuto alla rateizzazione in cinque anni e alla riduzione del tasso di interesse previsto.

Al contribuente che presenterà domanda verrà concessa la possibilità di pagare i propri debiti al netto di sanzioni e interessi di mora.

Le rottamazione delle cartelle 2019, parte del più ampio progetto di pace fiscale che riguarderà anche le controversie tributarie, prevede tuttavia alcuni vantaggi per i debitori, che potranno pagare con rate fino a cinque anni e beneficeranno della riduzione dell’interessi sulla rateizzazione, pari allo 0,3% a fronte dell’ordinario 4,5%.

Sono queste due delle novità e dei vantaggi previsti dal DL fiscale 2019, alle quali va ad aggiungersi la possibilità di utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.

Inoltre, con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute le procedure concorsuali avviate prima dell’adesione alla rottamazione saranno estinte.

Il decreto legge fiscale prevede che siano ammessi alla rottamazione ter 2019 delle cartelle i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione (Equitalia, ora Agenzia delle Entrate Riscossione) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Di tali somme sarà necessario pagare l’importo del debito e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con lo stralcio delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale.

La rottamazione riguarderà anche bollo auto, superbollo e multe, con le stesse regole previste per tutte le altre cartelle.

La possibilità di fare domanda di rottamazione delle cartelle sarà rivolta anche ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Rottamazione ampia anche per i contribuenti residenti in uno dei comuni colpiti dai terremoti del Centro Italia verificatisi tra il 2016 e il 2017 relativamente alle cartelle affidata fino al 31 dicembre 2017.

La rottamazione riguarderà anche le cartelle relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni dovute per legge.

È il numero di rate concesso e la riduzione degli interessi dovuti sulla rateizzazione a dare maggior appeal alla nuova rottamazione delle cartelle 2019, per la quale il DL fiscale prevede attualmente il 30 aprile come termine ultimo per fare domanda.

Gli importi dovuti, al netto di sanzioni e interessi di mora, dovranno essere pagati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero in un massimo di dieci rate consecutive spalmate in cinque anni.

La scadenza delle rate è fissata al 31 luglio e al 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Il “fascino” della rottamazione ter risiede inoltre nella riduzione al minimo degli interessi dovuti sulla rateizzazione del debito: in caso di pagamento rateale non si applica l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi dovuti sono calcolati al tasso dello 0,3% annuo.

Il contribuente che farà domanda entro la scadenza del 30 aprile 2019 dovrà indicare il numero delle rate prescelto per il pagamento dilazionato e dovrà inoltre assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Entro il 30 giugno 2019 verrà inviata comunicazione dell’ammontare complessivo del debito dovuto e, in caso di scelta di pagamento a rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola delle rate, la rottamazione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute. L’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.