Nella legge di Bilancio 2019 saranno apportate ingenti modifiche al regime dei forfettari, ampliando significativamente il perimetro di accesso. Di seguito si riepilogano le principali modifiche, nonché le caratteristiche del nuovo regime.

I requisiti di accesso sono drasticamente ridotti al conseguire nell’anno precedente l’accesso (perciò 2018) ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000. Sono eliminate le differenti soglie a seconda dell’ATECO posseduto e le soglie di € 5.000 per eventuali spese per lavoro accessorio/dipendente e di € 20.000 per i beni strumentali.
Altra novità consiste nell’esercizio di più attività caratterizzate da un ATECO differente. Prima delle modifiche, era previsto che si dovesse considerare il limite più elevato dei ricavi; in futuro, con una sola soglia valevole per tutti, è imposto che si debba considerare la somma dei ricavi/compensi ai fini della verifica della soglia dei € 65.000. Esempio: se nel 2018 un soggetto avesse conseguito € 50.000 dall’attività di commerciante ambulante di prodotti alimentari e bevande (ATECO 47.81) e € 20.000 dall’attività di commerciante ambulante di altri prodotti (ATECO 47.82), supererebbe la soglia dei € 65.000 e non potrebbe accedere nel 2019 al regime dei nuovi forfettari.

Continuano a non potersi avvalere del regime in esame le seguenti categorie: soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di determinazione forfettaria del reddito; soggetti non residenti; soggetti che effettuano cessioni di fabbricati/terreni edificabili; soggetti che abbiano partecipazioni in società di persone o associazioni o imprese familiari o SRL (tutte le SRL, non solo quelle in trasparenza come in precedenza) al momento dell’accesso; soggetti che abbiano percepito redditi da lavoro dipendente/assimilati e che esercitino attività di impresa o professionale prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro (o di soggetti a loro direttamente o indirettamente collegati) dei 2 anni precedenti.

Questo punto è una della novità per il 2019 e ha lo scopo di evitare l’effetto elusivo del passaggio da dipendente a lavoratore autonomo/imprenditore verso lo stesso datore di lavoro/committente.
Resta invariato il “regime di start-up” che prevede un’aliquota ridotta, pari al 5% in luogo dell’ordinario 15%, per il periodo d’imposta d’inizio dell’attività e per i 4 successivi, così come resta in essere la possibilità di fruire della riduzione del 35% dei contributi previdenziali Inps per artigiani e commercianti, che si ricorda essere in ogni caso l’unico onere deducibile.

Le considerazioni da fare per valutare se convenga aderire al nuovo regime sono molteplici. Se ne elencano alcune, le prime due a favore del regime ordinario, le ultime del forfettario:

  • presenza di un quadro RP con importi significativi: gli oneri detraibili diverrebbero inefficaci entrando nel regime dei forfettari;
  • presenza di costi ingenti. Pur essendo l’aliquota dei forfettari molto bassa, pari al 15% (o 5% per le neo costituite), è in ogni caso più alta dell’imposta che verserebbe un soggetto che genera più costi rispetto alla percentuale forfettizzata per il suo ATECO e nel caso limite, potrebbe generare una perdita sulla quale, con il regime “ordinario”, non verserebbe alcuna imposta;
  • riduzione dei contributi previdenziali del 35%. Questa considerazione opera a favore del regime forfettario nel caso in cui il soggetto sia commerciante/artigiano soggetto alla contribuzione Inps e sia già in regola, ai fini pensionistici, con i versamenti effettuati in passato;
  • eliminazione di molti adempimenti, tra cui quello della fatturazione elettronica. Si ricorda, infatti, che dal 2019 i minimi e i forfettari sono esonerati dall’obbligo di emettere fatture in formato elettronico;
  • semplificazioni contabili/amministrative.Le fatture non avranno più né Iva né eventuali ritenute; infatti, i forfettari non devono né subire né versare ritenute.

fonte: ratio.it